La discussione sul biotestamento arriva oggi alla Camera. Il testo del disegno di legge porta la dicitura “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” ed è a prima firma di Donata Lenzi, deputata del PD e membro della Commissione affari sociali.
Il documento si compone di 6 articoli, volti a disciplinare una materia che in questi giorni è tornata potentemente di attualità, grazie alla vicenda di Dj Fabo. La scelta del giovane milanese è stata però molto più estrema rispetto a quello su cui si andrebbe a legiferare – tenendo presente la probabile opposizione al Senato di Lega, centristi e Forza Italia, che ha presentato fino ad ora 48 emendamenti, in quanto prevedeva il ricorso al suicidio assistito. A niente di tutto ciò e nemmeno all’eutanasia fanno riferimento gli articoli sviluppati dalla deputata Lenzi, che comunque aspirano a regolamentare la possibilità della libera scelta, rispetto ai trattamenti sanitari obbligatori.
Uno dei punti che creeranno sicuramente più occasione di dibattito è contenuto nell’articolo 1, comma 5 e 6, in base al quale ogni persona maggiorenne e nel pieno possesso della proprie capacità mentali ha il diritto di rifiutare “qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso“. Il consenso libero e informato, che autorizzi al trattamento sanitario, può essere revocato anche quando ciò comporti “l’interruzione del trattamento, incluse la nutrizione e l’idratazione artificiali. Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà, l’accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico“.
Stando al medesimo articolo (comma 7), la posizione del medico è ben definita: è tenuto infatti a rispettare le scelte del paziente, rimanendo comunque “esente da responsabilità civile o penale“. Alcune criticità saranno certo sollevate da quanti vedano minacciata l’autonomia medica professionale: se da una parte nessun dottore può opporsi alle interruzioni del trattamento, dall’altra in casi di emergenza o di urgenza questi “assicura l’assistenza sanitaria indispensabile, ove possibile nel rispetto della volontà del paziente“. Le DAT possono essere oltretutto disattese anche completamente, come è scritto nel comma 5 dell’articolo 3, “qualora sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita“.