Quali spese mediche non sono detraibili dal 730
Non tutte le spese mediche sostenute durante l’anno possono raggiungere i requisiti previsti dal modello 730. Quali sono?
Come stabilisce l‘attuale normativa fiscale vigente, infatti, alcune spese mediche non possono essere tenute in considerazione per le detrazioni o le deduzioni della dichiarazione dei redditi. Per questo occorre stare attenti a cosa si allega al 730: infatti in caso di detrazione sbagliata per una spesa medica non consentita, si rischia un controllo fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate, con conseguenti sanzioni e restituzione della quota Irpef. Comunque sia le spese che non possono essere sottoposte a detrazione o deduzione sono “riconoscibili”.
Cosa prevede la norma
Alle spese mediche presentate in fase di dichiarazione dei redditi è riconosciuta una detrazione pari al 19% con una franchigia di 129,11 euro. Nello specifico, solo in caso di spese mediche portate in deduzione (spese mediche specifiche per persone disabili) è consentito il rimborso del 19% dell’importo senza incorrere nella franchigia.
Spese mediche non detraibili 730: quali sono
Le spese mediche che non possono essere detratte sono:
- spese per cure osteopatiche;
- ginnastica e palestra;
- fisiokinesiterapia, laserterapia, chinesi, kinesi e taping;
- massoterapia;
- massaggi;
- cure termali;
- chiropratica.
Inoltre sono escluse dalla detrazione fiscale le spese mediche per le quali è già stato concesso un rimborso al contribuente. Rientrano in questo le polizze assicurative private o aziendali per le quali è stata predisposta la copertura assicurativa, oppure i casi relativi a rimborso a seguito di risarcimento danni (per incidente stradale o responsabilità di terzi).
Da un punto di vista normativo, suddette spese si configurano come oneri rimborsati al contribuente e, di conseguenza, non concorrono alle detrazioni o deduzioni della dichiarazione dei redditi.
Spese sanitarie rimborsate da assicurazione o terze persone
Alcune spese mediche rimborsate possono essere scaricate dal modello 730. Lo prevede l’articolo 15, comma 1, lettera c) del DPR n. 917/86 prevede che “i considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo”.
In altre parole, nel caso in cui l’assicurazione facoltativa non possa essere detratta oppure dedotta dalle tasse, le spese mediche che vengono rimborsate possono essere ugualmente considerate a fini fiscali, e rientrano così nel modello 730.