Sport

Us Avellino 1912, Tar respinge il ricorso: addio Walter Taccone

Si chiude un’altra sconcertante parentesi legata alla vecchia gestione dell’Us Avellino 1912. Il Tar del Lazio, com’era prevedibile, ha respinto il ricorso presentato da Walter Taccone in merito all’esclusione dal campionato di serie B. Di seguito le motivazioni.

“Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la sentenza sul ricorso numero di registro generale 9475 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da U.s. Avellino 1912 S.r.l., in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Lentini, Italo Rocco, Eduardo Chiacchio, Silvia Morescanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;

contro

F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno in Roma, via Panama 58;
C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Napolitano, Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giorgio Vercillo in Roma, piazza di Spagna, n. 15;
Procura Generale dello Sport Presso il C.O.N.I., Collegio di Garanzia dello Sport Presso il C.O.N.I., Co.Vi.So.C. – Commissione Vigilanza Società di Calcio, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Ternana Unicusano Calcio S.p.a., in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Proietti, Fabio Giotti, Mario Rosario Spasiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Federico Pernazza in Roma, via Po n. 22;

e con l’intervento di

ad opponendum:
Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno Ghirardi, Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Laudani in Roma, piazza di San Salvatore in Lauro 10;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia ed adozione di misure cautelari urgenti ai sensi dell’art. 56 c.p.a.:

del dispositivo prot. n. 479/2018 del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, depositato in data 31.07.2018, con il quale si è respinto il ricorso, ex art. 54 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva del Coni, proposto dalla US Avellino avverso il provvedimento del Commissario FIGC n. 33 del 20.7.2018 di mancato rilascio della Licenza Nazionale 2017/2018 e di conseguente non ammissione della Società ricorrente al Campionato di Serie B (stagione sportiva 2018-2019);

ove e per quanto occorra, della nota di comunicazione del dispositivo della decisione sub a);

della delibera del Commissario Straordinario della F.I.G.C., pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 20 luglio 2018, con la quale veniva respinto il ricorso proposto dalla Società ricorrente avverso i rilievi della Co.Vi.So.C. di presunto mancato rispetto dei “criteri legali ed economico-finanziari”, con contestuale diniego di concessione della Licenza Nazionale richiesta ed esclusione dal Campionato di calcio di Serie B per la stagione 2018/2019 e, ove occorra, della nota di trasmissione prot. n. 1377/SS del 20.07.2018;

del parere negativo prot. n. 8963/2018 reso dalla Co.Vi.So.C. in data 19.7.2018 sul ricorso della US Avellino S.r.l.;

del provvedimento prot. n. 8715/2018 del 12.07.2018, con il quale la Co.Vi.So.C., esaminata la documentazione prodotta dalla ricorrente e tenuto conto di quanto certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, ha riscontrato il mancato rispetto dei “criteri legali ed economici – finanziari”, per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie B 2018/2019;

ove occorra di qualsiasi ulteriore atto istruttorio, di estremi e contenuto non conosciuti;

ove occorra dei Comunicati Ufficiali FIGC n. 27/2018 e 49/2018, se intesi ad escludere le società di assicurazione con indice di solvibilità superiore a 1,2, ma prive di rating diretto dalla possibilità di emettere polizze fideiussorie in favore della Lega e della Figc (punto 12 lett. C) ed ancora se intesi a limitare la possibilità di produrre ulteriore documentazione rilevante ai fini della comprova dei requisiti per il rilascio della Licenza Nazionale 2018/2019, oltre il termine del 16.07.2018, anche in caso di tardiva comunicazione di esclusione da parte della COVISOC (Titolo IV rubricato “Ricorsi”);

di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali; nonché per l’accertamento in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133 co. I lett. z) c.p.a. – del diritto della società ricorrente al rilascio della Licenza Nazionale 2018/2019 ed alla conseguente ammissione al Campionato di Serie B Stagione Sportiva 2018/2019, anche previa disapplicazione o declaratoria di illegittimità di atti federali a contenuto regolamentare ostativi;

e con motivi aggiunti

della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI n. 45 del 6.8.2018.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio, di Ternana Unicusano Calcio S.p.A., del C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Lega Nazionale Professionisti Serie B;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 aprile 2019 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

ricorso tar taccone

FATTO

Con il ricorso in epigrafe l’US Avellino 1912 s.r.l. ha impugnato il dispositivo con cui il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, in data 31 luglio 2018, ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento del Commissario FIGC n. 33 del 20.7.2018 di mancato rilascio della Licenza Nazionale 2017/2018 e di conseguente non ammissione della società ricorrente al Campionato di Serie B 2018/2019, la presupposta delibera del Commissario Straordinario della F.I.G.C., pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 20 luglio 2018, con la quale veniva respinto il ricorso proposto dalla società ricorrente avverso i rilievi della Co.Vi.So.C. di mancato rispetto dei “criteri legali ed economico-finanziari”, e i comunicati ufficiali della FIGC nn. 27 e 49/2018 con i quali erano stati fissati i termini e le condizioni per presentare la domanda di ammissione al campionato.

La ricorrente ha esposto di aver maturato nella precedente stagione calcistica (2017-2018) il diritto di iscriversi al Campionato di Serie B 2018/2019, e di avere presentato, in data 29.6.2018, rituale domanda di ammissione corredata di tutta la prescritta documentazione, ivi compresa la garanzia assicurativa a prima richiesta di euro 800.000,00 in favore della Lega Nazionale Professionisti Serie B rilasciata dalla Compagnia Onix Asigurari S.A., iscritta nel Registro delle Imprese di Bucarest (Romania) al n. J40/7361/2012 e nell’Albo delle Assicurazioni tenuto dall’IVASS (ramo cauzioni) al n. 40496.

La Co.Vi.So.C. – Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio, con nota pec pervenuta in data 12.7.2018, alle ore 21.23, aveva comunicato alla società ricorrente l’esclusione dal Campionato Professionistico 2018/2019, in quanto la garanzia assicurativa sarebbe stata rilasciata da una compagnia sprovvista di un rating diretto “coerente con quanto previsto dal Titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 12) del Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018”.

La ricorrente aveva impugnato tale provvedimento negativo davanti alla Co.Vi.So.C. evidenziando la piena idoneità tecnico – finanziaria della garanzia assicurativa prestata e, nel contempo, aveva cautelativamente provveduto, in data 10.7.2018, all’acquisizione di ulteriore fideiussione assicurativa rilasciata da altra compagnia, la FinWorld, poi sostituita, in data 16.7.2018, da quella di Groupama, a seguito della cancellazione, in pari data, della stessa FinWorld dall’Albo degli intermediari finanziari per effetto della ordinanza del Consiglio di Stato di data 11.07.2018.

La FIGC, tuttavia, con delibera del Commissario Straordinario 20.07.2018, recependo l’avviso negativo di Co.Vi.So.C., aveva respinto il ricorso, negando alla ricorrente la Licenza Nazionale 2018/2019 con conseguente “non ammissione” al Campionato di Serie B.

L’US Avellino, quindi, aveva proposto ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, ai sensi dell’art. 54 co 3 del Codice di Giustizia Sportiva, deducendo plurimi vizi di legittimità del diniego federale, sia in quanto la garanzia assicurativa della Società Onix doveva ritenesi coerente con i criteri di sostenibilità economico – finanziari fissati dal Comunicato FIGC n. 49/2018, essendo dotata di adeguato indice di solvibilità pari a 1,49 certificato da società terze (superiore a quello minimo di 1,20), sia perché, in subordine, le successive polizze, benché depositate dopo il 16.7.2018 (ma con decorrenza anteriore), dovevano ritenersi ammissibili per la tardività della comunicazione di esclusione di Co.Vi.So.C., pervenuta alla società ricorrente dopo la scadenza del termine legale del 12.7.2018.

Il Collegio di Garanzia in data 31.7.2018 aveva respinto il ricorso della US Avellino, affermando che, pur apparendo la società in possesso dei requisiti di idoneità e sostenibilità finanziaria, non essendo stato impugnato il C.U. n. 49 nel quale era indicata una scansione procedimentale vincolante, il Collegio non avrebbe potuto valutare la legittimità di tali criteri.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

I – violazione delle disposizioni del titolo I, punto 12, lett. c) del Sistema di licenze nazionali 2018-2019 Lega italiana calcio professionistico, pubblicato con Comunicato ufficiale n. 49 del 4.5.2018 – violazione di legge (art. 1 e ss. l. 241/90) – violazione del giusto procedimento – eccesso di potere (difetto del presupposto – illogicità manifesta – irragionevolezza – difetto di istruttoria), essendo la società ricorrente in possesso dei prescritti requisiti di idoneità e sostenibilità finanziaria per il rilascio della licenza nazionale.

La Licenza Nazionale 2018/2019 per l’ammissione al Campionato di Serie B, infatti, richiedeva la prestazione di una garanzia “rilasciata da: (…) c) società assicurative che: c1) siano iscritte nell’Albo IVASS; c2) siano autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3, del Codice delle assicurazioni private; c3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standard & Poor’s o BBB se accertato da Fitch o rating minimo di pari valore se accertato da altre agenzie globali ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,2. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; c4) in alternativa al possesso dei requisiti previsti dalla lett. c3), abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody’s o A- se accertato da Standard & Poor’s o A- se accertato da Fitch o rating minimo di pari valore accertato da altre Agenzie Globali. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione”.

La norma riportata, quindi, secondo la prospettazione della ricorrente, avrebbe consentito il rilascio di garanzie da parte di soggetti assicurativi privi del rating diretto, richiedendo, in tal caso, la prova di adeguati corrispondenti requisiti di affidabilità economico – finanziaria (dei soggetti emittenti).

La US Avellino aveva presentato una garanzia fideiussoria della Società Onix Asigurari s.a., iscritta all’Albo IVASS (ramo cauzioni) al n. 40496 e con un indice di solvibilità di 1,49, pubblicato nel SFCR e certificato da Audit ACL International.

Qualora, poi, il Comunicato FIGC n. 49/2018 fosse inteso come prescrittivo anche del possesso di un rating diretto per il rilascio di polizze fideiussorie, sarebbe violato l’art. 1 della L. 241/90, che fa divieto di aggravamento del procedimento e di restrizione dell’accesso alle procedure competitive, per illogicità ed incongruità manifesta e violazione del criterio di proporzionalità, essendo il rating un mero giudizio delle agenzie finanziarie, che guarda al rischio del credito, valutando una pluralità di elementi anche esogeni e non incidenti sull’affidabilità economica e finanziaria della compagnia.

Né poteva essere richiamata, in contrario, l’omessa impugnazione del Comunicato FIGC n. 49/2018, essendo ammissibile l’impugnazione differita dello stesso, in uno al provvedimento di esclusione, sia perché alla data del 4.5.2018, quando il Comunicato era stato diramato, la società ricorrente non aveva maturato ancora il diritto di accesso al Campionato di Serie B, sia perché le modalità di presentazione della polizza potevano essere qualificate come clausole “escludenti”, immediatamente lesive, sia, infine, perché il Comunicato era effettivamente lesivo solo accedendo ad una sua interpretazione restrittiva al momento della concreta applicazione della clausola.

Inoltre, vertendosi in materia di giurisdizione esclusiva (art. 133 co. 1 lett. z) c.p.a.), risultava superabile ogni questione di tardività, potendo le clausole del Comunicato essere disapplicate da parte del giudice amministrativo.

II – violazione di legge (artt. 1 e ss. l. 241/90) – violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – violazione del giusto procedimento – eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – arbitrarietà – sviamento – ingiustizia manifesta), in quanto il Comunicato FIGC n. 49/2018 aveva sanzionato con l’esclusione solo il mancato deposito della polizza e non anche il deposito di una garanzia fideiussoria eventualmente non “coerente” con i criteri del richiamato Comunicato 49/2018, tanto che la stessa FIGC, per ben 10 società di Lega Pro, che avevano presentato una fideiussione della società FINWORLD, ritenuta non idonea, aveva assegnato il termine ben più ampio di 10 giorni per la sostituzione della polizza.

III – violazione di legge (artt. 1 e ss. l. 241/90- art. 48 cad – art.1218 e 1223 cc) – violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – violazione del giusto procedimento – eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – arbitrarietà – sviamento – ingiustizia manifesta), avendo la COVISOC comunicato alla Società ricorrente la presunta non idoneità della polizza fideiussoria solo con pec consegnata il 12.7.2018 alle ore 21,24, mentre la casella di posta elettronica doveva ritenersi operativa nel rispetto del normale orario lavorativo, equivalendo ad una notificazione a mezzo posta.

La trasmissione degli atti mediante Pec, oltre il normale orario lavorativo, al pari della notifica via posta, dunque, si doveva ritenere perfezionata il giorno successivo, in quanto avvenuta dopo le 21 (art. 16 septies d.l. n. 179/2012).

Pertanto la comunicazione di esclusione era avvenuta oltre il termine perentorio previsto per Co.Vi.So.C e aveva pregiudicato il diritto della ricorrente di presentare una nuova polizza, che secondo il Comunicato doveva essere esercitato nel termine di quattro giorni dalla esclusione (dal 12 luglio al 16 luglio ore 19).

Doveva quindi ritenersi scusabile il successivo deposito, con un giorno di ritardo, della seconda polizza.

IV – violazione di legge (artt. 1 e ss. l. 241/90) – violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – violazione del giusto procedimento – eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – arbitrarietà – sviamento – ingiustizia manifesta)

L’esclusione, infine, contrastava con il regime di proporzionalità ed adeguatezza delle sanzioni, avendo la U.S. Avellino 1912 s.r.l. assicurato tutti i parametri economico – finanziari previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale.

Con motivi aggiunti depositati il 6 agosto 2018 la ricorrente ha impugnato le motivazioni integrali della decisione n. 45/2018, con la quale il Collegio di Garanzia del CONI ha respinto il ricorso dell’Avellino calcio.

A sostegno dei motivi aggiunti sono state dedotte, oltre ai motivi del ricorso principale, le censure di violazione di legge (art. 1 e ss. d.l. 220/2003) – violazione di legge (art. 1 e ss. l. 241/90) – violazione del giusto procedimento – eccesso di potere (difetto del presupposto –illogicità manifesta – irragionevolezza – difetto di istruttoria), con riferimento alla omessa impugnazione, posta a fondamento della decisione del Collegio di garanzia, del Comunicato FIGC n. 49/2018, che avrebbe indicato i requisiti delle polizze ed i termini inderogabili di presentazione della documentazione alla COVISOC (16.7.2018 ore 19); tale preclusione non operava, di contro, nel presente giudizio, in cui le clausole del Comunicato n. 49/2018 avevano formato oggetto di espressa impugnativa.

Infatti, essendo il Comunicato FIGC n. 49/2018 un atto di natura regolamentare, non avrebbe potuto essere oggetto di autonoma impugnazione davanti agli organi di giustizia sportiva, ma unicamente davanti al giudice amministrativo.

Con decreto del 7 agosto 2018 è stata respinta l’istanza di misura cautelare ex art. 56 c.p.a., ritenendo non esaminabili, per il vincolo della pregiudiziale sportiva, le censure spiegate avverso le regole e prescrizioni di cui ai Comunicati Ufficiali FIGC n. 27/2018 e 49/2018, e non applicabile la disciplina dell’art. 147 c.p.c. in relazione alla comunicazione della COVISOC, con conseguente tardività della presentazione della documentazione integrativa.

Si sono costituiti il CONI, la FIGC e la Lega Professionisti Serie B resistendo al ricorso.

All’esito della camera di consiglio del 13 settembre 2018 il Tribunale in composizione collegiale ha respinto l’istanza cautelare, evidenziando l’inammissibilità dell’impugnazione dei Comunicati Ufficiali FIGC n. 27/2018 e 49/2018 in applicazione del c.d. vincolo della pregiudiziale sportiva, e la perentorietà dei termini previsti nell’ambito del procedimento di iscrizione al campionato sportivo, con conseguente tardività della presentazione della polizza da parte della ricorrente.

La pronuncia cautelare di primo grado è stata confermata all’esito dell’appello proposto dalla ricorrente al Consiglio di Stato.

All’udienza pubblica del 30 aprile 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Può prescindersi dall’esame della eccezione di improcedibilità del ricorso, dedotta dalla FIGC nelle memorie conclusive, dovendo il ricorso essere respinto in quanto infondato.

Per ragioni di ordine logico va preliminarmente esaminato il primo motivo e unico motivo autonomo dei motivi aggiunti, afferente all’ammissibilità dell’impugnazione in questa sede dei comunicati non gravati innanzi agli organi di giustizia sportiva.

La società ricorrente ha dedotto, al riguardo, che il Collegio di Garanzia del CONI ha dichiarato inammissibile l’impugnazione dalla stessa proposta avverso il diniego di ammissione al campionato in considerazione dell’omessa impugnazione del Comunicato FIGC n. 49/2018, che fissava i termini per la partecipazione alla procedura.

L’US Avellino ha rilevato che il comunicato citato, avendo natura regolamentare, non avrebbe potuto essere oggetto di autonoma impugnazione davanti agli organi di giustizia sportiva e, pertanto, poteva essere impugnato direttamente davanti al giudice amministrativo.

Tale assunto è, tuttavia, infondato.

Il comunicato in questione, infatti, non presenta i connotati di generalità ed astrattezza che caratterizzano gli atti di contenuto normativo, non essendo idoneo ad essere applicato indefinitamente nel tempo, ma mira, invece, a disciplinare la procedura di ammissione ai campionati per l’anno 2018-2019 ed i relativi requisiti, risultando così assimilabile, piuttosto, ad un bando di gara, quale lex specialis della procedura in esame.

Di conseguenza, prima di proporre il ricorso innanzi a questo Tribunale la ricorrente avrebbe dovuto esperire tutti i rimedi di giustizia offerti dall’ordinamento sportivo, per poi eventualmente impugnare, dinanzi a questo giudice, la decisione del Collegio di Garanzia del CONI, ultimo grado della giustizia sportiva (TAR Lazio, Roma, sez. III, 17/4/2014, n. 4138; Tar Lazio, Roma, sez. III quater, 21 giugno 2013, n. 6258).

Come codificato dall’art. 1, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito in l. 17 ottobre 2003, n. 280, infatti, i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico statuale di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo.

Il Legislatore ha distinto, nel successivo art. 2, le controversie sottratte in toto alla cognizione dei giudici statali, per le quali opera il vincolo di giustizia e che sono rimesse alla sola cognizione degli organi interni di giustizia sportiva, dalle controversie che investono situazioni giuridiche soggettive che, seppur connesse con l’ordinamento sportivo, hanno rilevanza per l’ordinamento statale. In relazione a tale ultimo caso è previsto che il ricorso agli organi di giustizia statale è possibile solo a condizione che siano esauriti i gradi di giustizia sportiva, essendo fatte salve le clausole compromissorie previste dagli Statuti e dai regolamenti del Coni e delle Federazioni sportive (Cons. Stato, sez. VI, 31 maggio 2013, n. 3002; Tar Lazio, sez. III ter, 25 maggio 2010, n. 13266; 31 maggio 2005, n. 4284 e 15 giugno 2006, n. 4604).

Ne consegue che la ricorrente era tenuta a rispettare il vincolo della pregiudiziale sportiva, rimettendo la controversia agli organi della giustizia sportiva ed esaurendo i relativi gradi prima di adire questo Tribunale, e che, pertanto, l’impugnazione del comunicato 49/2018, non previamente gravato innanzi alla giustizia sportiva, è in questa sede inammissibile.

Con riferimento, poi, alla dedotta ammissibilità dell’impugnazione differita del Comunicato, in uno al provvedimento di esclusione, quando si sarebbe manifestata la sua lesività, la decisione del Collegio di Garanzia risulta pienamente legittima, avendo evidenziato proprio che il Comunicato non era stato impugnato unitamente all’atto di esclusione e che, pertanto, le doglianze incentrate sui termini della procedura non potevano essere esaminate.

Né rileva, al riguardo, l’impugnazione sopravvenuta in sede sportiva di tali comunicati rispetto al momento della presentazione del ricorso principale e dei motivi aggiunti, non potendo, evidentemente, l’oggetto del giudizio essere esteso a vicende successive non ritualmente introdotte in questa sede e non ricomprese, pertanto, tra quelle oggetto della controversia, come peraltro affermato anche dal Consiglio di Stato nell’ordinanza n. 5029/2018, emessa a seguito dell’appello proposto dalla ricorrente avverso l’ordinanza cautelare di primo grado, pur a fronte dell’entrata in vigore del decreto-legge 5 ottobre 2018, n. 115, che ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche.

Le censure proposte devono quindi essere vagliate tenendo presente le previsioni del comunicato citato, qual lex specialis della procedura di ammissione al campionato di Serie B 2018-2019.

Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente ha lamentato che la garanzia presentata corrispondeva ai requisiti previsti dal Comunicato n. 49/2018, in quanto la società Onix Asigurari s.a. aveva un indice di solvibilità di 1,49, pubblicato nel SFCR e certificato da Audit ACL International, superiore a quello (minimo) richiesto.

La Licenza Nazionale 2018/2019 per l’ammissione al Campionato di Serie B richiedeva di depositare la garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi da parte di società assicurative che: “c3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody’s o BBB, se accertato da Standard & Poor’s o BBB, se accertato da Fitch o rating minimo di pari valore se accertato da altre agenzie globali, ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,2. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; c4) in alternativa al possesso dei requisiti previsti dalla lett. c3) abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody’s o A- se accertato da Standards & Poor’s o A- se accertato da Fitch o rating minimo di pari valore accertato da altre Agenzie Globali. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione”.

È pacifico che la polizza della Onix Asigurari presentata originariamente dalla ricorrente non possedesse tale requisito, in quanto la compagnia non dispone di un rating diretto ma solo dell’indice di solvibilità di 1,49, pubblicato nel SFCR e certificato da Audit ACL International, che però era previsto come requisito ulteriore rispetto al possesso del rating, come agevolmente rilevabile dalla lettura del Comunicato.

Risulta, pertanto, ineccepibile la motivazione della decisione del Collegio di Garanzia in questa sede impugnata, laddove ha affermato: “Appare allora del tutto inutile soffermarsi sulla maggiore pretesa pregnanza di altri indici rispetto al rating, che garantirebbero in egual misura gli interessi tutelati attraverso la fideiussione, giacché spetta solo al legislatore federale – e non alle singole affiliate – di individuare gli strumenti ritenuti più idonei a perseguire i propri scopi. Non può, infatti, essere consentito, e tanto più nel caso in esame, non essendo stata gravata la relativa previsione (nota sin dal 24 maggio 2018), sindacare dinanzi al Collegio di Garanzia la congruità/opportunità delle scelte regolamentari espressione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo. La ricorrente, in definitiva, non si avvede che il provvedimento impugnato altro non è che la fedele applicazione di un provvedimento generale che puntualmente disciplina la vicenda. Ed invero, la Federazione, se, per assurdo, avesse applicato in modo diverso la norma regolamentare del C.U. 49 del 24 maggio 2018, avrebbe compiuto un atto palesemente illegittimo, suscettibile di annullamento”.

L’omessa impugnazione del comunicato comporta, altresì, l’inammissibilità della censura spiegata con riferimento all’art. 1 della legge n. 241/90, ovvero alla violazione del divieto di aggravamento del procedimento ove il Comunicato FIGC n. 49/2018 fosse inteso come prescrittivo anche del possesso di un rating diretto per il rilascio di polizze fideiussorie, come appunto deve essere interpretato stante il suo chiaro tenore letterale.

Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto che il Comunicato FIGC n. 49/2018 aveva sanzionato con l’esclusione solo il mancato deposito della polizza e non anche il deposito di una garanzia fideiussoria eventualmente non “coerente” con i criteri del richiamato Comunicato 49/2018, tanto che la stessa FIGC, per ben 10 società di Lega Pro, che avevano presentato una fideiussione della società Finworld, ritenuta non idonea, aveva assegnato il termine ben più ampio di 10 giorni per la sostituzione della polizza.

In merito occorre rilevare che, come già affermato in sede cautelare, “l’iscrizione al campionato sportivo è un’ammissione in senso tecnico, al cui procedimento devono perciò applicarsi i principi generali in materia di ammissioni, per cui: a) ogni soggetto deve rispettare strettamente le norme che disciplinano il procedimento, ovvero impugnarle; sotto il profilo procedimentale, una volta che la disciplina dell’iscrizione abbia preveduto il rilascio di una fideiussione a garanzia dei c.d. “debiti sportivi”, già deliberati o ancora da deliberare, per poter considerare valido l’adempimento doveva essere prestata la garanzia richiesta, e non altro” (Cons. Stato, sez. VI, 12/10/2006, n. 6083); la stessa pronuncia ha precisato, altresì, che è “evidente in materia l’esigenza di garantire con assoluta certezza il necessario contemporaneo avvio dei campionati: per questo motivo i termini fissati dalla Federazione per l’espletamento degli adempimenti prescritti per l’iscrizione delle società sportive ai campionati di calcio sono sempre perentori”, e che “le condizioni ed i requisiti per l’ammissione a competizioni sportive e campionati sono stabiliti dalle Federazioni sportive nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale, connesso con le loro funzioni istituzionali di controllo e di vigilanza dello sport (cfr. C.d.S., VI, 16 settembre 1998 n. 1257; Cass. civ., sez. un., 25 febbraio 2000 n. 46)”.

Nel quadro di tali principi è evidente che solo la prestazione della garanzia con le specifiche espressamente richieste dalla lex specialis della procedura costituiva adempimento idoneo ad ottenere l’ammissione al Campionato; quanto, poi, alla asserita rimessione in termini delle squadre che avevano presentato la garanzia della Finworld, deve rimarcarsi che tale vicenda presenta caratteristiche del tutto diverse rispetto a quella oggetto del giudizio, in quanto la compagnia Finworld, al momento della presentazione della polizza in allegato alla domanda di ammissione al Campionato, presentava i requisiti prescritti, il cui difetto è stato accertato solo successivamente, per effetto di pronunce giurisdizionali che si sono succedute dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione.

Va quindi esaminata la terza censura, afferente alla asserita tardività della comunicazione della Co.Vi.So.C. della non idoneità della polizza fideiussoria, pervenuta con pec del 12.7.2018 alle ore 21.24.

Anche a tale riguardo deve ribadirsi quanto già rilevato in sede cautelare, ovvero che il termine finale del 16 luglio 2018, ore 19,00, stabilito per le eventuali integrazioni documentali necessarie, e pacificamente decorso al momento della produzione della seconda polizza, non è stato fissato nella comunicazione pervenuta alla ricorrente il 12 luglio dopo le ore 21, ma dallo stesso titolo IV del comunicato ufficiale FIGC n. 49/2018, sicché era noto fin dall’inizio della procedura e del tutto disancorato rispetto alle successive comunicazioni eventualmente intervenute.

La comunicazione di non idoneità della polizza, pertanto, non poteva spiegare alcun effetto con riferimento a tale termine, che avrebbe comunque dovuto essere rispettato in quanto fissato in precedenza e senza alcun rapporto con le eventuali richieste di integrazione documentale.

Né, peraltro, può ritenersi applicabile la disciplina dell’art. 147 c.p.c. in via estensiva alle comunicazioni procedimentali, di tal che il fatto che la comunicazione sia avvenuta oltre le ore 21,00 non comporta alcuna conseguenza invalidante sui successivi atti del procedimento.

Per tali ragioni la presentazione della seconda polizza deve ritenersi tardiva e, dunque, inidonea alla dimostrazione del possesso dei requisiti prescritti dal Comunicato n. 49/2018 per l’ammissione al successivo campionato.

Per le medesime ragioni deve essere respinto il quarto ed ultimo motivo, dovendo in questa sede ribadirsi che, nell’ambito di una procedura ammissiva quale quella di iscrizione ai campionati, caratterizzata dalla perentorietà dei termini all’uopo fissati, il possesso dei requisiti a tal fine richiesti deve necessariamente essere comprovato mediante la produzione della documentazione richiesta nei termini fissati, pena, in caso contrario, la non valutabilità della stessa.

Il ricorso e i motivi aggiunti devono quindi essere respinti.

La peculiarità della controversia giustifica, comunque, la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge;

compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2019 con l’intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore

Francesca Romano, Primo Referendario”.

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