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Cosa è l’Omicidio Stradale: Legge, Pena, Reato e Novità

Il reato di omicidio stradale è stato introdotto dal governo Renzi con la legge 23 marzo 2016, n. 41

La sicurezza stradale è una prerogativa importante per contrastare il fenomeno dell’omicidio stradale, di cui sono allarmanti gli alti tassi di incidenti. Tale reato è stato introdotto peraltro con una legge approvata e promulgata dal Governo Renzi. Ciò è stato possibile dopo un iter legislativo complicato risalente al 2010, che aveva lo scopo di istituire una figura apposita dedicata di reato che comminerebbe pene intermedie fra l’omicidio “volontario” e quello “colposo“, con conseguente arresto in flagranza di reato e l’interdizione a vita dalla guida di veicoli, altrimenti noto come “ergastolo della patente“.

Adesso entreremo nel merito della questione, analizzando il reato di omicidio colposo e le relative differenze nonché riferimenti normativi.

Cosa è l’Omicidio stradale: legge di riferimento

La norma di riferimento è la legge 23 marzo 2016, n. 41, che introduce due tipi di reato: il reato di omicidio stradale (articolo 589-bis del Codice Penale) e quello di lesioni personali stradali (articolo 590-bis del Codice Penale).

Differenza tra omicidio stradale e lesioni personali stradali

Omicidio Stradale

L’articolo in merito stabilisce che chiunque provochi in modo colposo la morte di un individuo attraverso una violazione del Codice della Strada venga punito con una reclusione che va dai 2 ai 7 anni.

In tal senso, la pena viene aumentata in base alla gravità del reato:

da 8 a 12 anni: stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro; uso di stupefacenti o di sostanze psicotiche che alterano lo stato psicofisico della persona; arresto in flagranza di reato per chi ha commesso l’omicidio stradale. Trattasi dell’unico caso il cui il testo della legge prevede espressamente l’arresto, mentre in altre circostanze è facoltativo;

da 5 a 10 anni: stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro (alcolemia media); condotta pericolosa o imprudente dovuta a eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori e così via.

Il raddoppiamento della pena dipende anche da altre circostanze: ad esempio se la persona alla guida del veicolo è sprovvista della patente di guida oppure le è stata sospesa o revocata o, ancora, nel caso in cui il mezzo che ha causato l’incidente non è in possesso di regolare assicurazione auto.

Per quanto riguarda invece l’omicidio plurimolesioni che coinvolgono più persone, la pene subisce un incremento fino a un massimo di tre volte la pena massima stabilita per una singola violazione. In altre parole, la pena massima per il reato di omicidio stradale è di 18 anni.

Non sono esenti da responsabilità camionisti e conducenti di autobus. Di fatto, i conducenti che causano incidenti mortali e in cui si riscontra un elevato tasso alcolemico compreso tra 0.8 g/l e 1,5 g/l, possono essere accusati di omicidio stradale aggravati e soggetti a una pena che va dagli 8 ai 12 anni di reclusione.

Revoca della patente. La legge n.41/2016 la disciplina anche nel caso di condanna o di patteggiamento con la condizionale. In caso di lesioni con una prognosi superiore a 40 giorni causate da incidente si può procedere d’ufficio contro il responsabile del sinistro.

In attesa del verdetto si procede con la sospensione provvisoria della patente, che va da 5 a 10 anni. Invece in caso d’imputazione per omicidio stradale semplice, si subisce la sospensione della patente per 3 anni, senza possibilità di subire una proroga.

Per riottenere la patente occorre rispettare le suddette tempistiche:

  •  15 anni in caso di omicidio causato da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
  •  10 anni in caso di omicidio dovuto a infrazioni del Codice della Strada: in questo caso il periodo di revoca della patente viene portato a 20 anni se chi ha causato l’incidente era già stato condannato in precedenza per guida sotto l’effetto di alcol o stupefacenti;
  •  5 anni per lesioni gravi o gravissime;
  •  30 anni se il conducente che ha provocato l’incidente fugge dal luogo del sinistro.

Lesioni personali stradali

Rappresentano il secondo reato introdotto dalla norma sull’omicidio stradale. Chi commette tale reato è passibile di reclusione fino a un massimo di 7 anni.

La pena varia in base alla gravità del reato come stabilisce l’articolo 590-bis del Codice Penale: infatti chiunque procuri per colpa una lesione grave ad un individuo è punito con una reclusione che va da un minimo di 3 mesi a un massimo di un anno. Nel caso di lesioni gravissime, invece, la pena oscilla da 3 mesi a un massmo di 3 anni.

Se il conducente causa lesioni gravi sotto l’effetto di alcol o droghe, allora può incorrere in una reclusione che va da 3 a 5 anni. Se poi la vittima riporta lesioni gravissime, il periodo di reclusione per chi ha causato l’incidente aumenta da da 4 a 7 anni.

La fuga del conducente dal luogo dell’incidente è considerata un’aggravante, per cui l’aumento della pena scatta da un terzo a due terzi e non potrà essere inferiore a 5 anni per l’omicidio stradale e a 3 per le lesioni.

Dulcis in fundo, un incremento della stessa avviene anche in caso di morte, lesioni a più persone, guida senza patente o senza assicurazione. Se invece l’incidente è dovuto anche a una “svita” della vittima la pena è diminuita a metà.

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Veronica Mandalà

Palermitana di nascita, sono laureata in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo all'Università "La Sapienza" di Roma. Appassionata scrutatrice della realtà in tutte le sue sfumature, mi occupo di attualità, politica, sport e altro.
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