Certificati anagrafici esenti da bollo per gli avvocati: la risoluzione
Certificati anagrafici esenti da bollo se richiesti da avvocati. E’ quanto emerge dalla risoluzione n. 24/E del 18 aprile 2016 dell’Agenzia delle Entrate. I certificati, infatti, sarebbero soggetti all’imposta di bollo in funzione di quanto sancito dall’art. 4 della tariffa riportata dal DPR 642 del 1972. L’imposta è pari ad euro 16,00 anche se è prevista la possibilità di esenzione.
E così il Ministero dell’Interno, su sollecitazione di un ordine territoriale, ha rivolto il quesito all’Agenzia delle Entrate che, in una nota, fa sapere che con la risoluzione succitata fa chiarezza sulla non applicabilità dell’imposta in questione agli atti e provvedimenti processuali. Nel caso di specie, inoltre, il pagamento del contributo unificato comporta la non applicabilità della disciplina dell’imposta di bollo.
Per maggiori dettagli -> Certificati legali esenti da bollo per gli studi legali