Canone RAI e legge 104: chi ha diritto all’esenzione?
Quella del pagamento del canone Rai è una questione complicata, sempre all’ordine del giorno. È fondamentale mettere, però, nero su bianco come l’abbonamento al servizio radiotelevisivo pubblico, meglio conosciuto come “canone Rai”, alla fine dei conti non è un abbonamento o un canone, ma un vero e proprio tributo che i cittadini devono pagare in quanto possessori di un qualsiasi apparecchio destinato alla ricezione delle trasmissioni televisive. Tuttavia, esistono categorie esenti da tale pagamento, tra queste non compaiono, però, i disabili e/o gli invalidi come molti ritengono.
Il canone RAI e la legge 104
Come teniamo a rimarcare più volte, il canone RAI è dovuto da chi detiene l’apparecchio televisivo in ambito familiare. Fino ad una decina di anni fa, per mezzo della legge 104, invalidi e disabili erano esenti dal pagamento del canone Rai.
Come dichiarato dall’Agenzia dell’Entrare e dal servizio abbonamenti RAI, però, quest’esenzione non è più in vigore: “la legge non prevede, a favore delle persone disabili, ipotesi di esonero dal pagamento del canone di abbonamento, infatti dal 01/01/74 tale esenzione e’ stata abrogata ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 29/9/73 n. 601”.
Canone Rai: chi ha diritto all’esonero? Chi ha diritto al rimborso?
Appurato che disabili ed invalidi non godono dell’esonero per il pagamento del canone Rai, esiste però una categoria di cittadini esonerati da tale tributo, ma solo per quanto riguarda l’apparecchio posseduto nell’abitazione di residenza. Sono, infatti, esonerati dal canone RAI tutti i cittadini che hanno compiuto 75 anni, il cui reddito annuo non sia superiore agli 8.000 euro. Ovviamente, si fa riferimento ai redditi dichiarati nell’anno precedente, nei quali sono inclusi gli interessi maturati su depositi bancari, postali e titoli di stato, ma anche i redditi esenti da Irpef e il reddito dell’abitazione principale e le relative pertinenze.
D’altra parte, nel calcolo del reddito bisogna tenere in considerazione anche quello del coniuge convivente e non devono, invece, esserci altri soggetti conviventi titolari di reddito.
Hanno diritto al rimborso, invece, tutti quei cittadini che, negli anni che vanno dal 2008 al 2015, hanno pagato il canone Rai pur possedendo i requisiti elencati.
Canone Rai: come presentare la domanda d’esonero e di rimborso
La richiesta di rimborso si può effettuare attraverso l’apposito modello disponibile presso gli uffici dell’Agenzia, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva che certifica il possesso dei requisiti richiesti.
Il modulo per il rimborso e la dichiarazione sostitutiva d’esonero possono essere presentati in due modi:
- consegnato a mano dall’interessato presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate presente nel proprio territorio;
- spedito per raccomandata, senza busta, a questo indirizzo: Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 Sat – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 – Torino.