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Cannabis light, Cassazione: è reato vendere i prodotti derivati

La Cassazione interviene sul tema della cannabis light e vieta la vendita di prodotti de essa derivati.

Le sezioni unite penali della Cassazione presiedute dal presidente aggiunto Domenico Carcano hanno stabilito che la legge non permetterà più la cessione o la vendita a qualunque titolo dei prodotti derivati della cannabis, come ad esempio le foglie, la resina, le infiorescenze o l’olio. L’Alta Corte rimanda alla legge n.242 del 2016 che “qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole e elenca tassativamente i derivati della predetta coltivazione che possono essere commercializzati”.

Stop alla vendita di cannabis light

Quindi secondo la legge n.242 del 2016 non si potranno più vendere la cannabis sativa light e i suoi derivati, mentre saranno ancora consentite le coltivazioni destinate ad uso medico. Diviene pertanto reato vendere e commercializzare a qualsiasi titolo quantità e prodotti derivati di cannabis light. Qualora il prodotto non contenga principi attivi potrà essere commercializzato, ma sarà il giudice di volta in volta a stabilire il rispetto dei parametri consentiti.

Colpito un settore in espansione

La decisione ovviamente avrà ripercussioni su un settore che era in netta crescita, a tal proposito l’avvocato Carlo Alberto Zaina, che difende il commerciante di Ancona denunciato la scorsa estate, ha dichiarato:<< Per come è scritta la massima della Cassazione non scioglie alcuni nodi, come quello della definizione dell’efficiente drogante. Aspetto la motivazione completa per capire di più quello che ha portato alla decisione>>.

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