Bonus biciclette, come funziona?
All'interno del decreto Rilancio sono previsti incentivi per la mobilità, con agevolazioni che riguardano l’acquisto di biciclette e monopattini
Tra le novità previste spiccano il bonus biciclette 500 e il ripristino dell’articolo 205 che ne detta le linee guida. Il bonus bici, nello specifico, spiega il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, “consentirà ai cittadini di acquistare una bici, classica o a pedalata assistita, o un monopattino, ottenendo un contributo fino a 500 euro e al 60% del costo”.
Andiamo a vedere nello specifico come ottenere il bonus da 500 euro, a chi spetta, quanto dura e quali sono le altre misure a sostegno della nuova mobilità urbana (ad esempio Mobility Manager e piste ciclabili).
- Il testo del Decreto Rilancio
- Come richiedere i contributi a fondo perduto
- Chi è il Mobility Manager
Bonus Biciclette: come funziona e come ottenerlo
L’articolo 205, a pagina 348 del Decreto Rilancio, disciplina gli incentivi alla mobilità sostenibile. Nello specifico prevede:
- incremento dei contributi per l’acquisto delle bici per l’anno 2020: dai 70 previsti inizialmente a 120 milioni di euro;
- l’incentivo riguarda uno sconto del 60% sul prezzo finale del mezzo, fino a un massimo di 500€ di rimborso e i mezzi considerati soggetti al bonus sono una bicicletta classica, una bicicletta a pedalata assistita(e-bike), segway, hoverboard, monopattini e monowheel elettrici. In altre parile, se acquistiamo uno dei veicoli appena citati al costo di 300 euro, beneficeremo di uno sconto o di un rimborso da 180€. Trattandosi di un rimborso pari al massimo al 60% del valore del mezzo, per ottenere il massimo sconto di 500 euro dovremo acquistare una bici da 833 euro.
- si attendono dettagli su come compilare la domanda per ottenere il finanziamento;
- l’incentivo è valido anche per il pagamento di abbonamento di bike sharing (escluso il car sharing);
- è prevista la retroattività del rimborso valido anche se abbiamo acquistato una bici o un mezzo compatibile con l’incentivo dal 4 maggio 2020;
- i finanziamenti sono validi per acquisti fino al 31 dicembre 2020;
- si applica a capoluoghi di provincia e regione e a comuni con oltre 50 mila abitanti
A chi spetta il bonus biciclette
Gli incentivi, specifica il documento, spettano “ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti”, per i quali è riconosciuto “un ‘buono mobilità‘, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’articolo 33 – bis del decreto – legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il “buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste”.
Ergo, l’incentivo è accessibile solo ai cittadini maggiorenni e residenti nei capoluoghi di Regione, nei capoluoghi di Provincia, nelle città Metropolitane e nei comuni con più di 50.000 abitanti.
Cosa è il bonus rottamazione
Inoltre è possibile usufruire del bonus dedicato alla rottamazione di auto e motocicli di classi ritenute inquinanti (fino a Euro 3) nell’arco di 3 anni, in modo da avere un’ulteriore aggiunta all’incentivo per le bici.
Nel testo si legge:
Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, a valere sul suddetto programma sperimentale, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, è riconosciuto, nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, un “buono mobilità”, cumulabile con quello previsto dal terzo periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l’acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’articolo 33- bis del decreto – legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 o per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale”.
Piste ciclabili, Mobility Manager e infrastrutture
È stato predisposto un pacchetto di norme sulla costruzione di piste ciclabili e altre infrastrutture per favorire la mobilità sostenibile nelle città, oltre a nuove norme per la circolazione.
Nello specifico:
2. dopo il numero 12) è inserito il seguente: “12-bis): 12-bis): Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi”;
b) all’articolo 182, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente: “9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell’intersezione può essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L’area delimitata è accessibile attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità dell’intersezione”.
3. Per favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale.
4. I soggetti di cui al comma 3 nominano un mobility manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile. Il Mobility Manager promuove la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità, delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l’attuazione di interventi di mobilità sostenibile. Per le pubbliche amministrazioni tale figura è scelta tra il personale in servizio.
5. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di redazione del piano di cui al comma 3, nonché i requisiti soggettivi, le modalità di nomina, la durata in carica e le funzioni del mobility manager di cui al comma 4. Con lo stesso decreto sono indicate espressamente le disposizioni che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
6. All’attuazione dei commi da 3 a 5 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.